Se si vogliono evitare problemi, in vista di una pausa sabbatica è bene prendere per tempole dovute misure precauzionali
Un congedo non retribuito, noto anche come periodo sabbatico, può causare lacune nella previdenza per la vecchiaia. Più lunga è la pausa, maggiore è il potenziale impatto. È necessario prendere per tempo le dovute misure precauzionali. Ecco una panoramica dei punti principali.
AVS: dal momento che il datore di lavoro non paga uno stipendio durante il periodo sabbatico, non versa neppure i contributi alle assicurazioni sociali. Se si interrompe il lavoro solo per tre mesi, non è un problema: l’obbligo contributivo AVS è considerato adempiuto se in un anno civile si è lavorato almeno nove mesi (con un tasso di occupazione di almeno il 50%) e si è percepito un reddito minimo di 4851 franchi lordi. Se il soggiorno non retribuito dura più di tre mesi, occorre pagare personalmente il contributo AVS rilevante, altrimenti si corre il rischio di produrre lacune contributive. Attenzione: se manca un anno di contribuzione, la rendita viene ridotta di circa il 2,3%. Per questo motivo è necessario registrarsi presso la cassa di compensazione AVS del proprio cantone di residenza come persona senza attività lucrativa e chiarire eventuali contributi mancanti. In questo modo ci si assicura di versare contributi sufficienti nell’AVS.
Cassa pensioni: una lacuna previdenziale può verificarsi anche nella cassa pensioni. Perché, senza stipendio, nessun contributo finisce nel fondo pensione. L’entità di tale lacuna dipende dalla durata della pausa lavorativa, dal salario e dall’età. Con l’avanzare dell’età, infatti, aumentano anche gli importi minimi da versare alla cassa pensioni. Prima del congedo sabbatico, conviene contattare la propria cassa pensioni e chiedere se si possono versare contributi di risparmio facoltativi per il periodo in questione. In caso contrario, si possono versare i contributi mancanti con un riscatto nella cassa pensioni.
Pilastro 3a: se il congedo non retribuito dura meno di un anno civile, si può continuare a versare contributi nel pilastro 3a. Se però per un intero anno civile (o più) non si percepisce un reddito soggetto all’AVS, non è possibile effettuare versamenti. I conti AVS già esistenti verranno tuttavia mantenuti.